(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                   Giulia n. 1 del 2 gennaio 2008)

                            IL PRESIDENTE
   Visto  il  decreto  del presidente della Regione 6 giugno 2002, n.
0171/Pres.  cosi'  come  modificato  con  decreto 15 ottobre 2004, n.
0336/Pres.,  recante «Regolamento di esecuzione della legge regionale
4  settembre 1990, n. 39 in materia di tutela degli animali domestici
per   il   controllo   del   fenomeno   del  randagismo.  Istituzione
dell'anagrafe canina.»;
   Visto in particolare l'art. 16, comma 4 del succitato regolamento,
che  prescrive  che le strutture esistenti, che espletano le funzioni
di  cui  agli articoli 9 e 7, comma 5-quinquies della legge regionale
n. 39/1990, devono adeguarsi ai requisiti strutturali richiesti dagli
articoli 9, 10, 11 e 13 entro il 31 dicembre 2007;
   Considerato  che  da  una  recente ricognizione e' emerso che, pur
essendo  agibili  e  funzionali,  quasi tutte le citate strutture non
posseggono  tutti  i  requisiti  richiesti  e  sono ancora in fase di
ristrutturazione;
   Tenuto  conto  che alcune strutture non riusciranno a completare i
lavori di adeguamento entro il termine previsto;
   Ritenuto   pertanto   necessario,  al  fine  di  non  interrompere
l'attivita'  delle  succitate strutture, strategiche per il controllo
del   randagismo,  dare  loro,  se  necessario,  la  possibilita'  di
adeguarsi  richiedendo  il  differimento del termine commisurato alla
portata delle opere da realizzare;
   Sentiti  i  responsabili  dei  servizi  veterinari delle ASS della
Regione e le Associazioni e Enti iscritte nell'elenco di cui all'art.
6 della legge regionale n. 39/1990;
   Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione;
   Su conforme deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2007,
n. 3007
                              Decreta:
   1.  Sono  approvate  le  modifiche al decreto del Presidente della
Regione  6  giugno  2002, n. 0171/Pres., recante «Legge regionale 39/
1990  -  Regolamento  di esecuzione della legge regionale 4 settembre
1990,  n.  39  in  materia  di  tutela degli animali domestici per il
controllo  e  la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione
dell'anagrafe  canina», nel testo allegato al presente provvedimento,
di cui fa parte integrante e sostanziale.
   2.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservare  e fare
osservare  dette  disposizioni  quali  modifiche al Regolamento della
Regione.
   3.  Il  presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
                                ILLY